Negli ultimi mesi si è parlato spesso della possibilità di ottenere il rimborso delle rette pagate alle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) per la degenza di persone non autosufficienti. Il tema è complesso e coinvolge questioni giuridiche, sanitarie e amministrative.
La distinzione tra quota sanitaria e quota alberghiera
La retta di una RSA è generalmente composta da due parti:
- Quota sanitaria, che copre le prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative;
- Quota alberghiera o sociale, che riguarda vitto, alloggio e servizi di assistenza non sanitaria.
Il principio costituzionale richiamato è quello dell’art. 32 Cost., che tutela il diritto alla salute quale interesse fondamentale della persona e quando le prestazioni assistenziali e sanitarie si integrano in un progetto terapeutico continuato, la giurisprudenza ritiene che la retta rientri nei livelli essenziali di assistenza e non possa essere semplicemente scaricata sul paziente o familiare.
Quando si può chiedere il rimborso?
Il rimborso può essere richiesto quando il paziente necessita di prestazioni ad elevata integrazione sanitaria e le attività di cura sono caratterizzate da una componente sanitaria ed assistenziale (cura alla persona, igiene, supporto nelle attività quotidiane) connesse fra di loro da un unicum inscindibile.
Intorno al fulcro del concetto di inscindibilità ruota l’intera questione giuridica che le più recenti sentenze hanno dipanato: le prestazioni assistenziali come l’aiuto nella deambulazione, nell’alimentazione o nell’igiene personale sono da considerarsi un tutt’uno con quelle sanitarie quando, in assenza delle prime, le seconde non potrebbero svolgersi o risulterebbero inefficaci.
I giudici del palazzaccio con la Loro pronuncia del 2024, sez. III, ordinanza del 17 ottobre n. 26943 hanno statuito che:” «Le prestazioni socio-assistenziali “inscindibilmente connesse” a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del SSN e sono soggette al regime di gratuità; ne consegue la nullità di un accordo di ricovero comportante l’impegno unilaterale … al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta». In particolare, la Corte precisa che «… con specifico riferimento a soggetti gravemente affetti da morbo di Alzheimer, l’attività prestata in favore di soggetti ricoverati in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, … non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde».
Sempre lo stesso anno, pochi mesi dopo, con l’ordinanza n. 33394 del 19 dicembre la Cassazione ha deciso, graniticamente, in questi termini: «Le prestazioni sanitarie ad alta integrazione devono essere a carico del SSN, esonerando i familiari dal pagamento della retta RSA».
Queste pronunce consolidano l’orientamento secondo cui, quando vi sia una situazione di integrazione sanitaria e assistenziale continuativa, la retta – o la parte qualificata come sanitaria – non sia a carico del paziente. Nel caso di un paziente affetto da Alzheimer in stato avanzato, l’assistenza continua non è un mero servizio alberghiero ma diventa parte integrante e necessaria della terapia stessa volta a gestire i disturbi comportamentali ed a garantire l’efficacia delle cure farmacologiche.
Ecco quindi che quando si dimostra che la persona ricoverata necessita di assistenza sanitaria continuativa, e quindi la retta pagata comprende prestazioni che devono essere totalmente coperte dal SSN, in questi casi la giurisprudenza (come abbiamo visto) ha riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di retta, anche retroattivamente, entro i termini di prescrizione (in genere 10 anni).
Dall’analisi della giurisprudenza si possono ricavare le condizioni fondamentali affinché si possa richiedere il rimborso o l’esonero dal pagamento della retta:
- presenza di patologia grave o degenerativa (es. morbo di Morbo di Alzheimer o demenza senile) con ricovero in RSA,
- esistenza di un progetto terapeutico-assistenziale personalizzato, che includa prestazioni sanitarie continue e non episodiche,
- inscindibilità tra la componente assistenziale e quella sanitaria, ovvero le prestazioni assistenziali non possano essere ritenute “separate” dalle prestazioni sanitarie,
- qualora tali condizioni sussistano, l’onere della retta grava sul SSN e non sul paziente o sui familiari.
Vi sono ovviamente alcuni limiti e delle avvertenze che dobbiamo tenere a mente al fine di non generalizzare e banalizzare una situazione che, allo stato attuale, ha ancora alcuni elementi da dipanare. Intanto è pacifico che non basta la sola diagnosi di Alzheimer o demenza affinché si possa attivare, tout court, la richiesta di rimborso con connessa attivazione del SSN per l’intera retta: la giurisprudenza sottolinea che deve risultare “integrazione sanitaria” e prestazioni continuative.
In questo scenario le RSA non convenzionate con il SSN possono costituire una variabile di difficoltà nell’azione tale per cui occorrerà valutare, caso per caso, come è meglio procedere. Inoltre il contratto sottoscritto con la struttura non può addebitare al paziente l’intera retta se sussiste la prevalenza sanitaria, salvo che non emergano elementi contraddittori.
Per le famiglie interessate è dunque importante farsi assistere nell’attenta e prudente valutazione del singolo caso, raccogliere tutta la documentazione sanitaria ed amministrativa e, ove fattibile, attivarsi legalmente.

