Controllo a distanza del lavoratore: sentenza degli Ermellini

Articolo pubblicato sul numero 43 – 2017 della Rivista A&S ITALY -Tecnologie e Soluzioni per la Sicurezza Professionale.

Con la recente sentenza dell’8 maggio 2017, la numero 22148 /2017, la Corte di Cassazione penale è tornata ad affrontare il delicato tema del controllo a distanza dei lavoratori, dando un’impronta decisiva sulla questione.
Se prima dell’intervento degli Ermellini si era infatti sviluppato un orientamento che possiamo definire “meno garantista”, con questa sentenza Piazza Cavour ha dato la c.d. “svolta”.

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lavoratore

Nella fattispecie in esame i Giudici si sono pronunciati in merito ad un ricorso, presentato dall’amministratore unico di una srl condannato al pagamento di € 600,00 a titolo di ammenda per aver violato l’art. 4 Statuto dei Lavoratori, avendo installato, all’interno di un’area di vendita, due telecamere collegate tramite wi – fi ad un monitor che permettevano quindi il controllo dei lavoratori.
Ricorrendo alla Suprema Corte l’imputato agiva richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (fra tutte la sentenza Banti del 17 aprile 2012, num. 22611) secondo il quale “il reato non debba considerarsi integrato in caso di preventiva acquisizione del consenso di tutti i dipendenti interessati” (consenso che il ricorrente aveva effettivamente ottenuto dai lavoratori).
Con la sentenza del maggio 2017 l’orientamento pregresso è stato superato sancendo un principio di notevole rilevanza: “ il consenso dei lavoratori, sia esso scritto od orale, non può mai scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato gli impianti di videosorveglianza senza rispettare l’apposita normativa”.
L’interesse precipuo torna ad essere quello collettivo e non individuale, sancendo quindi la necessità che l’installazione di apparecchiature, da impiegare esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, dalle quali possa comunque derivare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori , sia preceduta da una forma di “co – determinazione”, da un accordo, fra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, sottolineando inoltre che la previsione normativa di cui all’art. 4 Legge 300/1970 , Statuto dei Lavoratori, non è stata modificata dai precetti di cui al Job Act (Decreto Legislativo 151/2015).
Ne consegue che laddove l’accordo non venga raggiunto, il datore di lavoro, prima di procedere all’installazione, è tenuto a presentare apposita richiesta di provvedimento autorizzativo alla Direzione Territoriale del Lavoro.
In assenza di accordo sindacale o dell’alternativo provvedimento da emettersi in sede di DTL l’eventuale installazione dell’apparecchiatura è quindi illegittima e penalmente sanzionata.

IN CONCLUSIONE

Alla luce di questa analisi è importante riprendere le fila della vicenda oggetto della sentenza n. 22148/2017 stante il fatto che la condotta del datore di lavoro (installazione di impianti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, senza previa interlocuzione con le rappresentanze sindacali unitarie od aziendali) produce l’oggettiva lesione degli interessi collettivi di cui le rappresentanze sono portatrici.
Si rammenta infatti che le rappresentanze sindacali dei lavorati sono chiamate a verificare :
a) se gli impianti audiovisivi, di cui il datore di lavoro intende avvalersi, abbiano o meno l’idoneità a ledere la dignità dei lavoratori per la loro potenzialità di controllo a distanza;
b) se l’installazione sia effettivamente rispondente alle esigenze tecnico – produttive o di sicurezza , così da disciplinarne , mediante l’accordo collettivo, le modalità e le condizioni d’uso.
Si rileva inoltre che anche il Garante ha più volte ritenuto “illecito” il trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza laddove non fossero state poste in essere le garanzie di cui allo Statuto dei Lavoratori.
Del resto i lavoratori, singolarmente, sono “soggetti deboli” a causa di una loro posizione di svantaggio all’interno del rapporto di lavoro e l’obbligatorietà di una procedura sindacale o di un’autorizzazione della DTL diviene, grazie a questo incisivo orientamento espresso dagli Ermellini, inderogabile.

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